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Il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e delle persone titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per protezione temporanea, è una creazione relativamente recente in Italia, che per lungo tempo si limitava ad erogare un contributo economico ai soli richiedenti asilo in stato di indigenza. L'attuale normativa sembrerebbe configurare una rete di accoglienza parallela a quella praticata nei grandi centri collettivi (CARA e CDA), cui dovrebbe essere demandata la "prima" accoglienza dei richiedenti asilo. Come ha più volte sottolineato l'UNHCR nei suoi rapporti sull'Italia, tuttavia, i criteri di distribuzione dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale tra le diverse tipologie di centro di accoglienza (centri governativi o centri SPRAR), nonché le rispettive funzioni, appaiono piuttosto osuri, dando così luogo a radicali disparità di trattamento tra coloro che ricevono accoglienza nei CARA e nei CDA e coloro che hanno l'opportunità di accedere ad una struttura facente capo alla rete SPRAR.
1990 |
Decreto del Ministero dell’Interno n. 237/1990 |
Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 8, del Decreto-Legge n. 416/1989 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 39/1990, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato) prevede l’istituzione dell’erogazione di un contributo giornaliero di Lire 34.000 per i richiedenti in stato di indigenza che ne facciano richiesta sino al termine dell’esame della domanda. |
2000 |
Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Interno, Anci e Acnur del 10 ottobre 2000 |
Istituisce il Piano Nazionale Asilo (PNA). Il Protocollo definiva i tre obiettivi principali del Piano: a) la costituzione di una rete diffusa di servizi di accoglienza per richiedenti asilo, persone con permesso di soggiorno per motivi umanitari o per protezione temporanea, rifugiati; b) la promozione di misure specifiche dirette a favorire l’integrazione sociale di rifugiati riconosciuti e di beneficiari di protezione umanitaria; c) la predisposizione di percorsi di rimpatrio volontario e reinserimento nei paesi d'origine, con il coinvolgimento della Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). |
2002 |
Legge n. 189/2002 |
L’art. 32 della legge c.d. “Bossi-Fini” ha introdotto l’art. 1 sexies, alla legge n. 39/1990 prevedendo l’istituzione del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), all’interno del quale gli enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell’ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza, non soggetto a trattenimento. Ugualmente tale norma ha istituito, presso il Ministero dell’Interno, il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) per il finanziamento delle attività e degli interventi che costituiscono il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Sempre l’art. 32 della legge citata, al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo e del rifugiato, nonché di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, prescriveva che il Ministero dell’interno procedesse all’attivazione, sentiti l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’UNHCR, di un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestavano i servizi di accoglienza di cui sopra (Servizio Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR). Il servizio centrale venne affidato, con apposita convenzione, all’ANCI. |
2003 |
Convenzione Anci e Ministero dell’Interno del 24 luglio 2003 |
La Convenzione istituiva lo SPRAR per la realizzazione delle attività previste dall’art. 32 della legge Bossi fini sopracitate. |
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Convenzione Anci e OIM del 30 luglio 2003 |
In base a quest’ultima Convenzione l’OIM si impegnava a fornire supporto istituzionale e sostegno alle attività del neonato SPRAR. |
2005 |
Decreto legislativo n. 140/2005 |
Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. L’art. 5 prevede l’istituzione di misure di accoglienza destinate solo ai richiedenti asilo “indigenti” non soggetti a trattenimento nei Centri di Identificazione creati dalla Legge n. 189/2002, ovvero nei Centri di Accoglienza allestiti ai sensi della Legge n. 563/1995. Le misure sono erogate previa valutazione dello stato di indigenza e per un periodo non superiore a sei mesi, e comunque solo per il periodo in cui non potevano avere accesso al lavoro e precedente alla decisione della domanda di protezione. L’esame della richiesta spetta alla Prefettura territorialmente competente secondo il domicilio del richiedente. |
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Circolare del Ministero dell'Interno del 17 ottobre 2005 |
Tale circolare disciplina le modalità di accertamento dei posti in accoglienza per richiedenti asilo ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 140/2005. La disciplina prevede che l’accoglienza sia disposta preferibilmente presso i servizi attivati dagli Enti locali che costituiscono il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e, in caso di indisponibilità, nei Centri di Identificazione creati dalla Legge n. 189/2002, ovvero nei Centri di Accoglienza allestiti ai sensi della Legge n.563/1995. |
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Circolare del Ministero dell'Interno del 22 ottobre 2005 |
Tale circolare illustra, tra le altre cose, anche i criteri da seguire da parte delle Prefetture per la valutazione della “sufficienza dei mezzi di sussistenza” per l’accoglienza dei richiedenti asilo non soggetti a trattenimento, secondo specifici parametri legati al numero dei componenti i nuclei familiari e la durata della loro permanenza sul territorio dopo la presentazione della domanda. |
2007 |
Decreto del Ministero dell'Interno del 27 giugno 2007 |
Il decreto - relativo alle modifiche al Decreto ministeriale del 28 novembre 2005, inerente alle "Linee guide, formulario delle domande e criteri per la verifica della corretta gestione del contributo erogato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo” (FNPSA) e loro armonizzazione alle disposizioni del Decreto legislativo n. 145/2005" - riguarda in concreto le verifiche da effettuare sulle modalità di gestione dei contributi erogati per i progetti SPRAR. |
2008 |
Decreto del Ministero dell'Interno del 22 luglio 2008 |
Tale decreto istituisce linee-guida per la presentazione delle domande di contributo per il FNPSA ed in particolare regolamenta le modalità da seguire per il co-finanziamento obbligatorio offerto dall'ente locale presentatore della domanda di contributo nell’ambito dei progetti SPRAR, finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, modificando il Decreto del Ministero dell'Interno del 27 giugno 2007. |
2010 |
Decreto del capo Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Ministero dell'Interno del 22 aprile 2010 |
Il decreto stabilisce che, stante la mancanza di ulteriori risorse, per il finanziamento dei progetti SPRAR durante il triennio 2011-2013, è garantito a livello nazionale il finanziamento di un massimo di 3000 posti, di cui 500 destinati a categorie c.d. “vulnerabili”. |
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Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2010 |
Il decreto modifica parzialmente le modalità di accesso al finanziamento del FNPSA, già delineate dal decreto del Ministero dell’Interno del 22 luglio 2008. |
2011 |
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3965 del 21 settembre 2011 |
L’art. 2 di tale ordinanza prevede l’ampliamento della rete SPRAR attraverso un incremento della ricettività delle strutture di accoglienza entro il 31 dicembre 2011. A tale proposito, viene stanziato un finanziamento straordinario agli enti locali interessati pari a € 9.000.000,00. In concreto tale circolare ha poi consentito anche gli ampliamenti successivi dei posti SPRAR avvenuti nel corso dell’anno 2013. |
2012 |
Decreto del Ministero dell’Interno del 19 novembre 2012 |
Ha istituito una serie di “ampliamenti” straordinari dei posti all’interno dei progetti SPRAR che avevano dato la propria disponibilità da realizzarsi durante tutto l’anno 2013, con riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3965/2011. |
2013 |
Decreto del Ministero dell’Interno del 30 luglio 2013 |
Il decreto, che è stato ufficialmente pubblicato solo il 4 settembre 2013, regola le modalità per la presentazione delle domande di contributo al FNPSA per i progetti SPRAR per il triennio 2014-2016. Termine ultimo per la presentazione delle varie “candidature” è il prossimo 19 ottobre 2013. Diversamente dai bandi precedenti, quello attuale prevede dei punteggi positivi per gli enti e le aziende del terzo settore che hanno già preso parte allo SPRAR nel triennio precedente. Sono stati altresì previsti punteggi negativi legati ai ritardi nelle rendicontazioni o ad altri disservizi rilevati dal Servizio Centrale. |
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Decreto 17 settembre 2013 dal capo Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione |
Il decreto è stato emanato in attuazione del decreto del ministro dell’Interno del 30 luglio 2013 e stabilisce la capienza massima ricettiva dello SPRAR a livello nazionale per il triennio 2014-2013 in 16.000 posti.
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