homepage

Centro di documentazione

Norme, documenti e risorse utili in materia di detenzione ed accoglienza di migranti e richiedenti asilo

ACCOGLIENZA > Normativa > Internazionale

Diversi strumenti giuridici internazionali (trattati, protocolli, principi e linee guida) contengono disposizioni e standard relativi all’accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo. Alcuni di tali strumenti, come trattati e i principi di diritto consuetudinario, sono vincolanti per gli Stati, altri, come pareri e linee guida delle agenzie ONU, sono delle autorevoli interpretazioni del diritto internazionale vigente che riflettono un vasto consenso nell’ambito della comunità internazionale. Alcuni trattati sono inoltre accompagnati da organi incaricati di monitorare la loro implementazione da parte degli stati. Tali organi, esprimendo pareri o formulando conclusioni, chiarificano il contenuto delle obbligazioni internazionali che sono sovente espresse in termini generici.

 

 


 

Convenzione relativa allo status dei rifugiati

La Convenzione relativa allo status dei rifugiati, adottata in seno alle Nazioni Unite all’indomani della fine della seconda Guerra Mondiale, è oggi il principale strumento di tutela dei rifugiati a livello internazionale. L’Alto commissariato per i rifugiati (UNHCR)è l’agenzia delle Nazioni Unite deputata a fornire protezione ed assistenza ai rifugiati in tutto il mondo, con i suoi pareri e le sue conclusioni essa svolge anche un ruolo interpretativo della Convenzione, offrendo un autorevole punto di vista sull’applicazione delle disposizioni in essa contenute.

1951

Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati
(download)

La Convenzione di Ginevra non prevede norme specifiche relative alla prima accoglienza dei rifugiati ma dedica tutto il titolo IV al “benessere sociale” dei rifugiati. In particolare prevede come regola generale che ai rifugiati debba sempre essere applicato un trattamento uguale o più favorevole, rispetto a quello riservato agli stranieri presenti ad altro titolo sul territorio ed in alcuni casi equiparati a quello applicato ai cittadini dello stato in questione.

L’art. 20 prevede, qualora lo stato che accoglie il rifugiato sia sottoposto a misure di razionamento, che le stesse si applichino in maniera uguale anche ai rifugiati.

L’art. 21 in materia di alloggio garantisce ai rifugiati l’accesso ai sistemi di edilizia residenziale pubblica in maniera uguale o più favorevole a quella garantita agli stranieri presenti ad altro titolo sul territorio.

L’art. 23 riconosce ai rifugiati l’applicazione del medesimo trattamento riconosciuto ai cittadini dello stato ospite in materia di assistenza e previdenza pubblica. In particolare specifica che i rifugiati devono ricevere il medesimo trattamento retributivo, contributivo e le medesime garanzie in ambito di sicurezza sul lavoro e sicurezza sociale.

2000

UNHCR, Reception Standards for Asylum Seekers in the European Union, Luglio 2000
(download)

Questo documento, diviso in due parti, offre nella prima una serie di linee guida generali da applicare a tutti i richiedenti protezione internazionale nell’ambito dell’accoglienza in Europa, mentre nella seconda analizza la situazione in ogni singolo paese, rilevando i meccanismi di funzionamento sia delle procedure di esame delle domande che delle procedure di accoglienza e detenzione riscontrati all’interno degli stessi.

2003

UNHCR, Annotated Comments on Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 Laying Down Minimum Standards for the Reception of Asylum Seekers, 27 gennaio 2003
(download)

Questo documento dell’UNHCR analizza ogni singolo articolo della direttiva, commentandolo e suggerendo modifiche di singole espressioni, o di intere frasi e concetti. In molti casi, pur manifestando il proprio apprezzamento per le norme approvate, l’UNHCR sottolinea la necessità di elaborare norme più inclusive.

2006

UNHCR, Alternatives to Detention of Asylum Seekers and Refugees, Aprile 2006
(download)

L’UNHCR evidenzia la non necessità, se non in casi particolari, di sottoporre i richiedenti protezione internazionale a misure detentive, illustrando alternative quali l’istituzione di centri aperti, o semi aperti.

2007

UNHCR, Note on the Integration of Refugees in the European Union, 31 Maggio 2007
(download)

L’integrazione dei rifugiati come soluzione duratura è una parte importante degli impegni assunti dagli Stati sotto la Convenzione di Ginevra del 1951. L’UNHCR richiede dunque agli stati membri di includere i rifugiati nei sistemi di integrazione in generale e di provvedere alla loro integrazione con mezzi specifici. In particolare per quanto riguarda l’implementazione di politiche di accoglienza, della messa a disposizione di alloggi e di accesso al mondo del lavoro. Su queste considerazioni l’UNHCR incoraggia l’Unione Europea a sviluppare politiche e pratiche volte a favorire l’integrazione delle persone che necessitano di protezione internazionale con le comunità ospiti negli Stati Membri.

2012

UNHCR, Raccomandazioni dell’UNHCR sugli aspetti rilevanti della protezione dei rifugiati in Italia, luglio 2012
(download)

All’interno di un ampio documento sul sistema d’asilo in generale in Italia, l’UNHCR con particolare riferimento al sistema di accoglienza invita il Governo italiano a garantire un’adeguata disponibilità di posti in accoglienza per i richiedenti asilo in tutto il Paese, anche in caso di situazioni di arrivi significativi, assicurando che ciascun richiedente asilo privo di mezzi abbia tempestivo accesso ad un’accoglienza adeguata, in linea con quanto previsto dalla Direttiva UE sulle condizioni minime di accoglienza. Il sistema di accoglienza dovrebbe essere più flessibile, anche per adattarsi al numero di domande di asilo ed alla durata della procedura. Le condizioni e gli standard di accoglienza nelle varie strutture preposte dovrebbero essere uniformati ad un livello qualitativamente accettabile. In considerazione delle diversità esistenti tra le varie tipologie di strutture (CARA, SPRAR, centri delle aree metropolitane e “Piano d’accoglienza per i migranti”), l’attuale approccio dovrebbe essere riconsiderato, garantendo alti standard per tutti i richiedenti asilo. In ogni caso l’assistenza in attesa della decisione sulla domanda di asilo non dovrebbe essere limitata ad un massimo di sei mesi, ma concessa per periodi più lunghi, fino al termine dell’esame in questione. Sarebbe infine preferibile evitare la permanenza dei richiedenti asilo per lunghi periodi nei centri collettivi di grandi dimensioni. Allo stesso tempo, l’assistenza ed i servizi offerti ai richiedenti asilo ed ai rifugiati dovrebbero essere maggiormente distinti, offrendo ai primi l’assistenza adeguata in attesa della decisione sul loro status ed ai rifugiati misure di supporto per facilitare la loro integrazione nella società italiana. Le misure specifiche per gli individui con necessità particolari, come le vittime di tortura e di violenza sessuale o di genere, minori non accompagnati, donne sole o in stato di gravidanza e persone con disabilità dovrebbero essere ampliate. L’UNHCR, inoltre, sostiene l’adozione di procedure operative standardizzate per l’invio delle diverse categorie di persone vulnerabili nelle strutture predisposte al fine di garantire un’adeguata assistenza e una qualificata presa in carico.

2013

UNHCR, Recommendations on Important Aspects of Refugee Protection in Italy,luglio 2013
(download)

In questo documento l’UNHCR offre dapprima una descrizione del Sistema di accoglienza nei CARA, nei CDA e nei vari progetti SPRAR in Italia, evidenziando i miglioramenti portati avanti nel settore, soprattutto in relazione ai numeri dell’accoglienza. Allo stesso tempo evidenzia una serie di problematiche del sistema che rimangono ancora attuali. In particolare viene sottolineato come a) nei momenti di arrivi numerosi i CARA, i CDA e lo SPRAR hanno ancora numeri troppo esigui per offrire accoglienza a tutti coloro che la necessitano; b) vi è ancora un’eccessiva disparità di trattamento tra i servizi offerti nei progetti SPRAR e quelli offerti nei CDA e nei CARA; c) i criteri attraverso cui i richiedenti vengono inviati ai CARA o allo SPRAR non risultano scritti e sono spesso aleatori; d) anche all’interno dei diversi CARA non c’è uniformità di servizi.

 

 

Centro di documentazione