ACCOGLIENZA > Normativa > Europea
Gli stati Europei sono obbligati al rispetto di norme transnazionali in materia di diritti umani anche di portata regionale. Il Consiglio d’Europa è la principale istituzione di difesa dei diritti umani del continente, esso include 47 Stati membri, di cui 28 fanno anche parte dell’Unione europea. Tutti i paesi membri del Consiglio sono anche firmatari e vincolati al rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il principale strumento regionale di tutela dei diritti umani. L’applicazione delle norme in essa contenute è monitorata dalla Corte europea dei diritti umani, abilitata a ricevere anche ricorsi individuali inoltrati da persone che ritengano di aver subito la violazione di uno dei diritti sanciti dalla Convenzione.
Anche gli altri organi del Consiglio d’Europa, come Assemblea parlamentare o il Consiglio dei ministri, svolgono una crescente attività di standard setting in materia di diritti umani, esprimendo pareri e formulando linee guida per orientare l’azione dei pesi membri in materia.
Accanto a tali strumenti regionali di tutela dei diritti umani, deve essere senz’altro menzionato anche il diritto dell’Unione europea. Seppure non appartenente al regime giuridico internazionale dei diritti umani, esso rappresenta il più sviluppato modello di disciplina transnazionale dei movimenti di persone attraverso le frontiere che, tramite l’emanazione di una serie di cruciali direttive, ha portato alla progressiva armonizzazione del diritto dell’immigrazione e del diritto d’asilo nei diversi paesi membri dell’Unione europea.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
La Convenzione europea per i diritti dell’uomo è entrata in vigore nel 1953 ed è attualmente il più importante strumento di tutela dei diritti umani a livello continentale. La Convenzione prevede un meccanismo internazionale di controllo. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dagli Stati, è stata istituita la Corte europea dei Diritti dell’Uomo, che è abilitata a deliberare su ricorsi individuali o su ricorsi interstatuali. Per domanda del Comitato dei Ministri, la Corte può dare anche dei pareri consultivi concernenti l’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. Le pronunce in materia di accoglienza non sono numerose e diverse vengono dichiarate inammissibili, ciò nonostante esse compiono un’attenta analisi della situazione del sistema di accoglienza in Italia e sono pertanto da tenere in attenta considerazione poiché forniscono diversi elementi utili per un esame critico della normativa vigente nel nostro paese.
2011 |
D.H. v. Finland |
Il caso riguarda la vicenda di un richiedente protezione internazionale giunto in Italia che aveva poi lasciato il nostro paese per chiedere protezione internazionale in Finlandia, lamentando la mancanza di standards minimi di accoglienza in Italia. In ottemperanza del regolamento Dublino II questi avrebbe dovuto essere respinto indietro verso l’Italia, ma il provvedimento fu sospeso a causa del ricorso alla Corte dello straniero. Nelle more della decisione la Finlandia infine ha riconosciuto al richiedente un permesso per protezione temporanea e il caso è stato stralciato dalla lista. |
2012 |
Hussein and Others v. the Netherlands and Italy |
Il caso riguarda la vicenda di una richiedente protezione di origini somale, incinta, transistata dall’Italia e giunta infine in Olanda. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la decisione è ad ogni modo interessante perché compie un’attenta analisi del sistema di accoglienza di entrambi i paesi. |
Unione Europea
Negli ultimi anni il diritto dell’Unione europea ha svolto un importante funzione di armonizzazione del diritto dell’immigrazione e del diritto d’asilo dei paesi membri, che devono adesso adeguarsi alle direttive ed ai regolamenti adottati nel quadro della politica comune in materia di migrazione ed asilo. Negli ultimi dieci anni, in particolare, una serie di strumenti normativi ha sviluppato un articolato sistema di garanzie giuridiche che dovrebbe circondare l’adozione, da parte dei paesi membri, di provvedimenti nel quadro della politica migratoria e d’asilo. L’EASO, European Asylum Support Office, in particolare è un agenzia dell’Unione Europea che gioca un ruolo chiave nello sviluppo del Sistema Comune sull’Asilo. La stessa è stata istituita con il preciso obbiettivo di creare sinergie nell’ambito dell’asilo e di aiutare gli Stati Membri ad adempiere ai loro obblighi europei ed internazionali in tema di protezione ed accoglienza dei richiedenti asilo.
2000 |
EC Council Decision 2000/596/EC |
Stabilisce per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2004 l’istituzione dell’European Refugee Fund il cui obbiettivo primario è quello di supportare gli sforzi degli Stati Membri nell’accogliere e ricevere i richiedenti protezione internazionale (Art. 1, comma 1). |
2001 |
European Commission, Proposal for a Council Directive laying down minimum standards on the reception of applicants for asylum in Member States |
Lo scopo principale di questa Proposal era quello di evidenziare le diverse pratiche di accoglienza esistenti nei diversi Stati Membri, confrontarle e stabilire degli standards minimi applicabili in ognuno di essi, nell’ambito dell’armonizzazione delle politiche europee sull’asilo già avviata con l’adozione del Trattato di Vienna e secondo quanto stabilito durante il Consiglio di Tampere del 1999. |
2003 |
Direttiva 2003/9/EC |
La cosiddetta Reception Conditions Directive è stata elaborata per stabilire standards minimi di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in tutti gli Stati membri. Essa prevede che questi debbano informare in un tempo ragionevole i richiedenti asilo di ogni “established benefits and of the obligations with which they must comply relating to reception conditions” (art. 5, comma 1). Inoltre prevede che gli Stati Membri debbano garantire determinati servizi essenziali di accoglienza, (in particolare un alloggio, cibo, abbigliamento, cure mediche) tanto provvedendovi in concreto che corrispondendo al singolo una somma in denaro per accedere a tali servizi. In base alla direttiva, devono sempre essere tutelati: il diritto all’unità familiare, alla salute e all’accesso alle scuole statali dei minori, oltre che i corsi di lingua propedeutici all’esercizio del diritto all’istruzione (art. 13 e ss). L’accesso al mondo del lavoro e alla formazione professionale deve essere garantito dopo un massimo di sei mesi dalla presentazione della richiesta di protezione (art. 11, comma 1 e 2 e art. 12). L’accesso ai servizi di accoglienza e alle cure mediche e piscologiche deve essere garantito durante tutti i diversi passaggi dell’esame della domanda. I servizi di accoglienza possono essere revocati o ridotti quando i richiedenti: a) fanno perdere le loro tracce senza un motivo ragionevole; b) non collaborano nel fornire le informazioni richieste o non si presentano ai colloqui fissati; c) ritirano la domanda; d) hanno approfittato in maniera inopportuna dei servizi offerti; e) rappresentano un pericolo per la sicurezza nazionale o sono sospettati di aver commesso un crimine contro l’umanità (art. 16, comma 1). |
2004 |
EC, Council Decision 2004/904/EC |
Stabilisce l’istituzione dell’European Refugee Fund anche per il periodo gennaio 2005 dicembre 2008 (art. 1, comma 1). |
2007 |
EC, Council Decision 2007/573/EC
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Stabilisce l’istituzione dell’European Refugee Fund anche per il periodo gennaio 2009 dicembre 2013 (art. 1, comma 1). |
2008 |
European Parliament, Minimum Standards for the Reception of Applicants for Asylum in the Member States - Assessment (Summary) of the Implementation of the 2003 Directive and Proposals for a Common European System of Asylum (CEAS), Settembre 2008 |
Questa nota del Parlamento Europeo richiama i risultati della valutazione dell’implementazione della Direttiva 2003/9/EC elaborata dalla Commissione Europea, sottolineando le differenze nelle legislazioni e nelle pratiche degli Stati Membri in particolare l’applicabilità della Direttiva ai centri di detenzione, alle zone di transito e alle frontiere oltre che ai richiedenti protezione sussidiaria e a coloro che sono all’interno della procedura Dublino II.
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2010 |
European Parliament, Regulation No 439/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 establishing a European Asylum Support Office, 19 Maggio 2010 |
Istituisce l’Asylum Support Office i cui compiti consistono nell’incrementare il coordinamento della cooperazione pratica tra gli Stati Membri in maniera tale che la normativa europea comune nel settore sia implementata effettivamente e correttamente da tutti. |
2012 |
EASO, Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union 2012, 2013 |
Il rapporto presenta gli sviluppi nel settore dell’asilo rilevati dall’EASO durante l’anno, analizzando specificatamente la situazione di una serie determinata di paesi tra cui l’Italia evidenziando i progressi dalla stessa compiuti in ambito di accoglienza e gestione del sistema dell’asilo. Per quanto riguarda l’Italia il rapporto specifica che diversi tribunali stranieri hanno più volte contestato il livello di accoglienza in offerto ai richiedenti asilo in Italia, in sede di impugnazione di trasferimenti operati in virtù del regolamento Dublino II. Nonostante i numerosi passi avanti fatti, l’accoglienza offerta in Italia ai richiedenti protezione internazionale rimane discontinuo e disomogeneo. Il 7 Dicembre 2012, l’Italia ha richiesto all’EASO un supporto speciale per implementare i servizi di accoglienza e il giorno seguente ha ricevuto un supporto tecnico e operativo in tal senso erogato dall’EASO. |
2013 |
Direttiva 2013/33/EC |
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la nuova direttiva europea in merito all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale che dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 20 luglio 2015. La Direttiva si pone come obbiettivo quello di adottare norme in materia di accoglienza dei richiedenti che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri, ciò anche al fine di contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza nei diversi paesi. La Direttiva si pone anche come obbiettivo quello di ampliare l’ambito di applicazione della norme precedenti in materia di accoglienza ai richiedenti protezione sussidiaria. Nel decidere le disposizioni in materia di alloggio, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l’interesse superiore del minore, nonché le situazioni particolari del richiedente nel caso in cui questi è dipendente da familiari o da altri parenti stretti quali fratelli minori non sposati già presenti nello Stato membro. La Direttiva istituisce degli obblighi di informazione in materia di accoglienza precisi (art. 5) e stabilisce altresì importanti limitazioni ai casi di trattenimento dei richiedenti (artt. 8-12) . La stessa prevede altresì che gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d’accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale. Le stesse devono assicurare un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale (art. 17 commi 1 e 2). La direttiva prevede altresì la possibilità di impugnare l’eventuale diniego delle misure di accoglienza o la loro revoca in particolare l’art. 26 commi 1-3 prevede che gli Stati membri garantiscono che le decisioni relative alla concessione, alla revoca o alla riduzione di benefici ai sensi della presente direttiva che riguardano individualmente i richiedenti possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o riesame, in fatto e in diritto, dinanzi a un’autorità giurisdizionale. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un’autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono l’accesso gratuito all’assistenza e alla rappresentanza legali su richiesta, nella misura in cui tale assistenza e rappresentanza legali sono necessarie per garantire l’accesso effettivo alla giustizia. Ciò include, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all’udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente. L’assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente. |
Corte di Giustizia Europea
Il compito della Corte di giustizia è quello di interpretare il diritto dell'UE affinché esso venga applicato allo stesso modo in tutti gli Stati Membri. Essa si occupa inoltre di giudicare le controversie tra i governi dei paesi membri e le istituzioni dell'UE. Anche i privati cittadini, le imprese o le organizzazioni possono portare un caso all'attenzione della Corte se ritengono che un'istituzione dell'UE abbia leso i loro diritti.
2007 |
Corte di Giustizia Europea, Decisione sull’Application C 72/2006 del 19 aprile 2007 |
La corte su richiesta della Commissione Europea ha condannato la Grecia al pagamento di ingenti sanzioni per non aver provveduto entro i termini stabiliti all’implementazione della direttiva 2003/9/CE in tema di standards minimi di accoglienza. |
2011 |
Corte di Giustizia Europea, Decisione C 179-2011, del 27 settembre 2012 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18), e, in particolare, sull’ambito di applicazione di tale direttiva. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una lite promossa dalla Cimade e dal Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) contro il Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, avente ad oggetto la legittimità di una circolare interministeriale del 3 novembre 2009 relativa all’assegno temporaneo di attesa. |